"Statuto della Pubblica Assistenza Volontaria
Croce Verde di Verona"
TITOLO I – ORIGINI, SCOPI ED ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 1
È costituita in Verona l'Associazione Volontaria Pubblica Assistenza sotto la denominazione "CROCE VERDE VERONA", Ente di Diritto Pubblico.
Essa, fondata il 27 Novembre 1909 su iniziativa di benemeriti cittadini è stata riconosciuta come Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza ed eretta in Ente Morale con Decreto Reale in data 21 Febbraio 1926.
ARTICOLO 2
L'Ente è un'Istituzione civile, apolitica, aconfessionale e non ammette discriminazioni.
ARTICOLO 3
L'Ente opera nel settore della assistenza volontaria con i seguenti scopi:
a) soccorrere i colpiti da malore, i feriti e gli ammalati trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali o ad altri istituti di cura;
b) partecipare a diffondere per rendere di comune conoscenza le norme igieniche, profilattiche e sanitarie;
c) compiere in genere qualsiasi opera di assistenza sanitaria, di pronto soccorso sanitario e di trasporto ammalati;
d) promuovere e realizzare percorsi formativi di assistenza al malato, quali ad esempio la “Scuola Samaritana”, in osservanza delle disposizioni legislative in materia;
e) promuovere al proprio interno l'organizzazione tecnica ed operativa di un gruppo di protezione civile;
f) promuovere nuove attività, purché rientranti nel più ampio concetto di volontariato finalizzato al servizio ed attività sociosanitarie.
ARTICOLO 4
L'Ente provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con le oblazioni di Enti pubblici e di privati, con i proventi della gestione nonché con donazioni ed eredità.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente può anche promuovere la costituzione di società o consorzi con capitale prevalentemente proprio e soci del settore pubblico e/o sociale o partecipare ad enti, consorzi o società.
Inoltre può promuovere forme di collaborazione o integrazione con le realtà presenti sul territorio.
ORGANI
ARTICOLO 5
Sono organi dell'Ente:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consigliere Comandante;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Revisore dei Conti.
I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:
SOCI ORDINARI: sono coloro che corrispondono la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
SOCI ATTIVI: sono coloro che partecipano direttamente al perseguimento delle finalità dell'Ente in forma volontaristica e gratuita. I Soci Attivi costituiscono il Corpo Volontari dell’Ente denominati storicamente Corpo Militi e Dame. Le norme che individuano i rappresentanti, la struttura organizzativa e le cariche del Corpo Volontari, e che disciplinano l’elezione o la nomina degli organismi di coordinamento del Corpo Volontari, la gestione, il reclutamento ed i rapporti all’interno dello stesso Corpo sono contenute in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea dei Soci Attivi.
SOCI BENEMERITI: sono coloro che, o per eccezionale diligenza, o per l'entità dell'apporto abbiano concorso al più grande sviluppo dell'Ente.
I Soci Ordinari cessano di essere tali qualora non effettuino il versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza.
Sul riconoscimento della qualifica di Socio Attivo come pure sulla decadenza dalla medesima decide l'Assemblea dei Soci.
La benemerenza è riconosciuta dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Corpo Volontari.
Il Presidente, il Consigliere Comandante e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Soci Ordinari, Attivi e Benemeriti salvo eccezione approvata dall’Assemblea dei Soci prima delle elezioni.
Il Presidente, il Consigliere Comandante del Corpo Volontari e i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazioni separate, durano in carica cinque anni e potranno essere rieletti.
Per essere eletti il Presidente, il Consigliere Comandante del Corpo Volontari ed i Consiglieri dovranno essere provvisti di specifica, documentata, competenza almeno in una delle seguenti materie: amministrativa, sanitaria, organizzativa o tecnico patrimoniale. Il Consigliere Comandante dei Volontari se non appartenente alla categoria di Socio Attivo dovrà essere provvisto di specifica documentata conoscenza del Corpo Volontari dell’Ente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione è opportuno siano espressione di competenze ed esperienze diverse od in settori ritenuti utili per le esigenze gestionali dell’Ente
La verifica e l’approvazione dei requisiti è effettuata dall'Assemblea dei Soci prima della votazione, previa istruttoria predisposta dal Segretario Direttore dell'Ente.
In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, la più prossima Assemblea dei Soci procederà a coprire i posti vacanti per la residua durata del quinquennio.
Qualora venga meno contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dimissioni volontarie comprese, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e si deve, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, convocare l'Assemblea dei Soci per la nuova nomina.
Le cariche negli organi dell’Ente sono onorarie e gratuite e non sono fra loro cumulabili.
ARTICOLO 6
Non sono eleggibili negli organi di cui all’articolo 5) del presente Statuto né sono elettori i dipendenti dell'Ente o di organismi da esso dipendenti né chi abbia rapporti diretti di natura economica con l’Ente anche se appartenente ad una categoria di soci.
ASSEMBLEE
ARTICOLO 7
Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate sia presso la sede dell'Ente che altrove. È prevista anche la seconda convocazione, da indicarsi nell'Avviso.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, due volte all'anno, una entro il mese di maggio ed una entro il mese di novembre, e le assemblee straordinarie quando ne sia il caso.
All'inizio dell'Assemblea si procede alla nomina, per votazione da parte dei Soci aventi diritto, del Presidente, del Segretario dell'Assemblea nonché di tre Scrutatori.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, con l'intervento di un numero di Soci non inferiore al triplo di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
L'Avviso di convocazione delle Assemblee, recante l'ordine del giorno, sarà esposto in appositi Albi istituiti presso la Sede Legale, le Sedi decentrate e l’Albo on-line almeno quindici giorni prima della riunione. È data facoltà di pubblicizzazione a mezzo avvisi murali e a mezzo stampa locale e sul sito dell’Ente.
Le deliberazioni saranno valide a maggioranza assoluta dei votanti.
Hanno diritto al voto tutti i Soci a qualunque categoria appartengano.
Non hanno diritto di voto in Assemblea:
a) i Soci Ordinari che non sono in regola con il pagamento delle quote associative e quelli aventi un'anzianità societaria inferiore a tre anni;
b) i Soci Attivi aventi un'anzianità societaria inferiore a dodici mesi dalla data di superamento del corso di reclutamento o di ammissione all’Ente;
c) dipendenti dell'Ente o di organismi da esso dipendenti né chi abbia rapporti diretti di natura economica con l’Ente.
I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
ARTICOLO 8
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell’Ente.
Il Presidente è tenuto inoltre a convocare le Assemblee straordinarie su richiesta del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consigliere Comandante, su richiesta scritta e motivata della maggioranza degli organismi che rappresentano il Corpo Volontari.
ARTICOLO 9
L'Assemblea dei Soci:
a) provvede alla elezione del Presidente;
b) provvede alla elezione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione fra cui il Consigliere Comandante del Corpo Volontari;
c) provvede su proposta documentata del Presidente, allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione nei casi di mancato funzionamento da oltre due mesi consecutivi;
d) approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
e) delibera le modifiche dello Statuto e le eventuali modifiche dello stato giuridico dell'Ente;
f) delibera la costituzione delle società o dei consorzi, approvandone l'atto costitutivo e lo statuto, nonché, la partecipazione agli enti, consorzi o società di cui al precedente art. 4;
g) delibera le acquisizioni e le alienazioni dei beni immobili nonché le accettazioni delle entrate di cui all'art. 4;
h) delibera sulle attività di cui al punto f) dell'art. 3;
i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Ente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;
j) nelle due sedute annuali di maggio e novembre l’Assemblea, all’ atto dell’insediamento, approva l’elenco nominativo dei Soci dell’Ente aventi diritto di voto a qualsiasi categoria essi appartengano.
L'Assemblea dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni Socio, a qualsiasi categoria esso appartenga, ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
TITOLO II – AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 10
L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente ed il Consigliere Comandante del Corpo Volontari.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'organizzazione anche su base territoriale nonché per il funzionamento dell'Ente, che non siano riservate dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci, in particolare:
a) procede nella prima seduta dopo la elezione alla nomina nel suo seno del Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni ed in sua assenza o impedimento ne assume tutte le prerogative;
b) dichiara la decadenza dei Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio;
c) delibera i regolamenti interni in genere e specificatamente per il servizio di cassa, per le spese economali, per il personale dipendente e per il Corpo Volontari;
d) predispone il Bilancio di Previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredato dalla relazione del Revisore;
e) predispone il Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, corredato dalla relazione del Revisore;
f) propone le modificazioni dello Statuto;
g) sovrintende all'attività del Corpo Volontari;
h) nomina i rappresentanti dell'Ente negli organi statutari delle società, consorzi o enti di cui al precedente art. 4), sentito il parere favorevole, espresso a maggioranza, dell'Assemblea dei Soci;
i) promuove la collaborazione con enti ed organismi esterni;
j) provvede alla costituzione di apposite Commissioni, di gruppi di studio, anche con la presenza di esperti esterni, per l'esame e la formulazione di proposte e la gestione di atti importanti per la vita dell'Ente;
k) delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l’Istituzione.
Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di alcune funzioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti o a singoli Soci dell’Ente.
ARTICOLO 11
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici amministrativi dell'Ente.
Esso è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese, può riunirsi altresì su richiesta di almeno tre Consiglieri, del Revisore e del Consigliere Comandante del Corpo Volontari.
La riunione deve avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno e firmati dal Presidente, sono recapitati almeno tre giorni prima, nelle rispettive residenze anagrafiche salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto all'Ente. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra i quali il Presidente od il Vice Presidente, ed abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Il Presidente ed il Consiglio possono invitare per chiarimenti o comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso anche su richiesta degli interessati.
Copia degli avvisi di convocazione sarà esposta nell'Albo della Sede Legale e sull’Albo on line.
ARTICOLO 12
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti e le Autorità locali, regionali o statali;
d) convoca l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci Attivi con le modalità indicate nei rispettivi articoli;
e) sorveglia l'andamento dell'Ente, vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e legali, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
f) propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancato funzionamento da oltre due mesi consecutivi;
g) adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;
h) interviene con il Consigliere Comandante alle riunioni degli organismi del Corpo Volontari;
i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
l) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 13
Il Consigliere Comandante del Corpo Volontari:
a) è membro del Consiglio di Amministrazione;
b) è a capo del Corpo Volontari. Entro un mese dal suo insediamento in Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Comandante dei Volontari dovrà verificare che gli organismi previsti dal Regolamento del Corpo Volontari siano istituiti ed insediati nelle loro funzioni, in caso contrario e non oltre novanta giorni dalla data del suo insediamento provvederà all’avvio delle procedure stabilite dal Regolamento per la nomina o l’elezione degli organismi che governano ed organizzano il Corpo Volontari;
c) Nel caso di mancato esercizio delle sue funzioni o dimissioni del Consigliere Comandante, il Presidente sopperisce alle sue funzioni;
d) Chiede al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l’Assemblea dei Soci Attivi.
I compiti del Consigliere Comandante sono individuati dal Regolamento del Corpo Volontari.
ARTICOLO 14
Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina secondo la normativa in atto.
Il Revisore vigila sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il Revisore ha, altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per Statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.
Il Revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.
Controlla l'andamento amministrativo dell'Ente, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, effettua ispezioni trimestrali riferendone al Consiglio e presenta la sua relazione sul bilancio e sul conto consuntivo.
TITOLO III – CORPO VOLONTARI
ARTICOLO 15
Sono Soci Attivi tutti i componenti del Corpo Volontari che hanno lo scopo di contribuire concretamente e gratuitamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
L'attività del Corpo Volontari come previsto dall’art. 5 del presente Statuto è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea dei Soci Attivi. A capo del Corpo Volontari vi è il Consigliere Comandante.
Il Regolamento del Corpo Volontari in particolare disciplinerà:
a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Soci Attivi del Corpo Volontari e le eventuali ulteriori competenze dell'Assemblea dei Soci Attivi da aggiungere a quelle già sopra citate;
b) le modalità e i requisiti di accesso al Corpo, compatibili con le norme vigenti;
c) la disciplina per la partecipazione alle scelte;
d) le modalità di applicazione delle sanzioni;
e) l'organizzazione del Corpo Volontari anche con eventuali sedi e nuclei decentrati ed il funzionamento degli organismi a capo del Corpo Volontari;
f) l'organizzazione interna delle singole Sedi;
g) le modalità di funzionamento degli organismi elettivi del Corpo Volontari e più precisamente la definizione delle materie per le quali è previsto il parere obbligatorio e vincolante da fornire al Consigliere Comandante, che deve essere richiesto solo in casi particolari ed eccezionali.
h) le modalità di funzionamento degli organismi del Corpo Volontari.
TITOLO IV - PERSONALE
ARTICOLO 16
Per quanto concerne l'assunzione, la classificazione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, la disciplina, la sospensione, ed il licenziamento del personale dell'Ente, si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attualmente in vigore, di quelli che verranno stipulati in futuro, nonché del presente Statuto.
ARTICOLO 17
La qualità di dipendente dell'Ente è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
SEGRETARIO DIRETTORE
ARTICOLO 18
La Segreteria dell'Ente è affidata al Segretario Direttore nominato, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, dal Consiglio di Amministrazione. L'inquadramento ed i requisiti per la nomina sono determinati nella deliberazione di approvazione del Bando di Concorso, tenuto conto delle leggi e del Contratto Collettivo di Lavoro in vigore.
Il Segretario Direttore:
a) Dirige gli uffici dell’IPAB;
b) Ha il compito della gestione finanziaria, patrimoniale, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali;
c) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio;
d) Svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell’Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
e) Svolge attività di consulenza, di propulsione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo dei diversi settori dell'IPAB;
f) Persegue la legalità, anche mediante la formulazione del parere obbligatorio in tutti gli atti deliberativi, l’imparzialità, l'economicità, l'efficienza, la speditezza e la rispondenza dell'attività dell'IPAB al pubblico interesse ed agli scopi dell'IPAB stesso;
g) Conclude i contratti per l'IPAB sulla base degli atti assunti dal Consiglio;
h) Coordina i sistemi informatico-statistici e il relativo personale;
i) Articola l'orario di servizio, contesta gli addebiti al personale e irroga le sanzioni sulla base delle norme del contratto collettivo di lavoro, delle leggi vigenti e dei regolamenti interni;
j) Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e provvede sotto la sua responsabilità al regolare inoltro ai competenti Organi di Controllo nonché a curarne la pubblicità nelle forme richieste;
k) Formula proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare per tutto quanto riguarda il personale e per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi;
l) Sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi di Bilancio di Previsione e di Conto Consuntivo, con la relativa documentazione;
m) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge, dal Contratto Collettivo di Lavoro, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
ARTICOLO 19
La Direzione Sanitaria è affidata al Direttore Sanitario nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di incarico volontario oppure a seconda delle necessità con incarico affidato nel rispetto delle norme vigenti.
Il Direttore Sanitario:
a) è responsabile della rispondenza dell’attività ai requisiti sanitari previsti e dell’analisi della qualità degli interventi svolti, della corretta gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature, della valutazione dei titoli del personale, della rispondenza dei corsi ai requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del personale a norma di legge vigente e successive modificazioni ed integrazioni;
b) collabora con il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Direttore per tutto ciò che si rendesse necessario per il corretto funzionamento dell’Ente.
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’
ARTICOLO 20
L'esercizio economico coincide con l'anno solare.
Il bilancio dell'Ente viene compilato e tenuto con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il sistema contabile dell’Ente, fondato sul principio del pareggio di bilancio, è di tipo economico-patrimoniale e viene regolato dalla normativa in materia. Per il servizio di tesoreria e cassa l’Ente dovrà avvalersi di Istituto di Credito o Consorzio di Istituti di Credito, di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione.
Presso l'Ente possono essere istituiti, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più servizi di cassa interni per i servizi di incasso dei proventi e delle fatture emesse e per il pagamento delle minute spese economali.
La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio, previa documentazione relativa alle somme spese è stabilita dal Segretario Direttore.
Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno saranno annotate in apposito registro numerato e vidimato dal Segretario Direttore.
ARTICOLO 21
Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate per gli Enti di Assistenza e Beneficenza Pubblica.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 22
In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio sarà devoluto al Comune di Verona ovvero al Comune in cui insistono i beni di proprietà.
NORME TRANSITORIE
Dopo l’avvenuta approvazione da parte degli organi preposti, il presente Statuto diverrà esecutivo e per quanto riguarda gli Organi elettivi gli stessi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Croce Verde con Delibera n°11/2023. Diventato esecutivo mediante D.D.R. dell’U.O. Non Autosufficienza delle Persone Anziane della Regione del Veneto n° 20/2024.
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