Regione Veneto

Oggetto: IPAB "Pubblica Assistenza Volontaria - Croce Verde" di Verona, approvazione nuovo Statuto

IL PRESIDENTE

  • Rilevato che l'IPAB "Pubblica Assistenza Volontaria - Croce Verde" di Verona è stata fondata il 27 novembre 1909 su iniziativa di benemeriti cittadini, riconosciuta come Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza ed eretta in Ente Morale in data 21 febbraio 1926.
     
  • Preso atto che scopo dell'Ente, quale risultava all'art.3 dello Statuto originario, approvato con DR del 21.2.1926 era quello di:
    a) soccorrere, trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali, o ad altri Istituti di cura i colpiti da malore, i feriti o gli ammalati;
    b) diffondere o rendere popolari le norme igieniche o profilattiche atte a preservare la salute pubblica;
    c) compiere in genere qualsiasi opera di assistenza infermieristica o di pronto soccorso sanitario;
    d) promuovere corsi di infermieristica e di assistenza al malato, denominati "Scuola Samaritana" con l'osservanza delle disposizioni legislative in materia.

  • Vista la deliberazione n. 13 del 9 giugno 1990, esecutiva, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, constatata l'inattualità dello Statuto vigente, stilato nel lontano 1926, ne ha approvato uno nuovo con il quale si propone di estendere le attività anche ai seguenti nuovi settori (art.3) "L'Ente ... omissis ...i seguenti scopi:
    e) promuovere al proprio interno l'organizzazione tecnica ed operativa di un gruppo di protezione civile;
    f) promuovere nuove attività, purchè rientranti nel più ampio concetto di volontariato finalizzato all'assistenza".

  • Rilevato che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre constatato l'opportunità di procedere ad una revisione globale dello Statuto in relazione alle mutate esigenze ed alle nuove normative in materia di assistenza pubblica.

  • Preso atto che il Comune di Verona, chiamato ad esprimersi sul nuovo Statuto dell'IPAB ai sensi dell'art. 62 della legge n. 6972/1890, ha espresso con deliberazione n. 2587 del 18.9.1990, esecutiva, il proprio parere favorevole.

  • Vista la nota prot. n. 355 dell'8.10.1990 con la quale il Presidente dell'IPAB "Croce Verde" di Verona ha inviato istanza per l'emissione del provvedimento regionale di approvazione del nuovo Statuto e considerato che è stata allegata la documentazione di rito.

  • Visto il parere espresso dalla Giunta Regionale nella seduta del 20.3.1991

  • Su conforme parere del Dipartimento per i Servizi Sociali che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

  • Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972

  • Vista la LR 15 dicembre 1982, n. 55 

decreta

E' stato approvato il nuovo Statuto dell'IPAB "Pubblica Assistenza Volontaria - Croce Verde" di Verona, composto da n. 28 articoli, nel testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente Decreto sarà notificato all'Ente e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 13 Giugno 1991
Firmato: il Presidente (dr. Gianfranco Cremonese)

 

Statuto della Pubblica Assistenza Volontaria
Croce Verde di Verona

Disposizioni Generali

 

ARTICOLO 1

È costituita in Verona l'Associazione Volontaria Pubblica Assistenza sotto la denominazione "CROCE VERDE".

Essa, fondata il 27 Novembre 1909 su iniziativa di benemeriti cittadini è stata riconosciuta come istituzione di pubblica assistenza e beneficenza ed eretta in Ente Morale con Decreto Reale in data 21 Febbraio 1926.

ARTICOLO 2

L'Ente è un'istituzione civile ed apolitica.

ARTICOLO 3

L'Ente opera nel settore della assistenza volontaria con i seguenti scopi:

a)    soccorrere i colpiti da malore, i feriti e gli ammalati trasportandoli alle loro abitazioni, agli ospedali o ad altri istituti di cura;

b)    partecipare a diffondere per rendere di comune conoscenza le norme igieniche e profilattiche;

c)    compiere in genere qualsiasi opera di assistenza sanitaria, di pronto soccorso sanitario e di trasporto ammalati;

d)    promuovere corsi di assistenza al malato, quali ad esempio la “Scuola Samaritana”, con l’osservanza delle disposizioni legislative in materia;

e)    promuovere al proprio interno l'organizzazione tecnica ed operativa di un gruppo di protezione civile;

f)    promuovere nuove attività, purché rientranti nel più ampio concetto di volontariato finalizzato all'assistenza.

ARTICOLO 4

L'Ente provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con le oblazioni di Enti pubblici e di privati, con i proventi della gestione nonché con donazioni ed eredità.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente può anche promuovere la costituzione di società o consorzi con capitale prevalentemente proprio e soci del settore pubblico e/o sociale o partecipare ad enti, consorzi o società.

ORGANI

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Ente:

a)    l'Assemblea dei Soci

b)    il Presidente

c)    il Consiglio di Amministrazione

d)    il Comando Militi e Dame

e)    il Revisore dei Conti

 

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

 

SOCI ORDINARI: sono coloro che corrispondono la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

SOCI ATTIVI: sono coloro che partecipano direttamente al perseguimento delle finalità dell'Ente, in forma volontaristica e gratuita.

SOCI BENEMERITI: sono coloro che, o per eccezionale diligenza, o per l'entità' dell'apporto abbiano concorso al più grande sviluppo dell'Ente.

 

I Soci Ordinari cessano di essere tali qualora non effettuino il versamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza.

Sul riconoscimento della qualifica di Socio Attivo come pure sulla decadenza dalla medesima decide l'Assemblea dei Soci.

La benemerenza è riconosciuta dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Comando Militi e Dame.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Soci Ordinari, Attivi e Benemeriti.

I componenti del Comando Militi e Dame devono essere scelti fra i Soci Attivi.

Il Comandante di norma, ma non necessariamente, deve essere scelto fra i Soci Attivi e viene eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazioni separate; durano in carica cinque anni e potranno essere rieletti.

Per essere eletti dovranno essere provvisti di specifica, documentata, competenza almeno in una delle seguenti materie: amministrativa, sanitaria, organizzativa o tecnico patrimoniale, che dovranno essere, di norma, proporzionalmente rappresentate nel Consiglio, ovvero dovranno essere in possesso di rilevante esperienza in settori ritenuti utili per la migliore gestione ed efficienza dell'Ente.

La verifica dei requisiti è effettuata dall'Assemblea dei Soci prima della votazione, previa istruttoria predisposta dalla Segreteria dell'Ente.

In caso di vacanza di uno o più posti di consigliere, la più prossima Assemblea dei Soci procederà a coprire i posti vacanti per la residua durata del quinquennio.

Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, dimissioni volontarie comprese, la maggioranza dei Consiglieri eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e si deve, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, convocare l'Assemblea dei Soci per la nuova nomina.

Le cariche sono onorarie e gratuite e non sono fra loro cumulabili

ARTICOLO 6

Non sono eleggibili i dipendenti dell'Ente o di organismi da esso dipendenti anche se appartenenti ad una categoria di soci.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie e possono essere convocate sia presso la sede dell'Ente che altrove. È prevista anche la seconda convocazione, da indicarsi nell'Avviso.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, due volte all'anno, una entro il mese di Maggio ed una entro il mese di Novembre, e le assemblee straordinarie quando ne sia il caso.

All'inizio dell'Assemblea si procede alla nomina, per votazione dei Soci aventi diritto, del Presidente, del Segretario dell'Assemblea nonché di tre Scrutatori.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, con l'intervento di un numero di Soci non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Avviso di convocazione delle Assemblee, recante l'ordine del giorno, sarà esposto in appositi Albi, istituiti presso la Sede Legale e le Sedi decentrate, almeno quindici giorni prima della riunione. È data facoltà di pubblicizzazione a mezzo avvisi murali e a mezzo stampa locale.

Le deliberazioni saranno valide a maggioranza assoluta dei votanti.

Hanno diritto al voto tutti i Soci a qualunque categoria appartengano.

Non possono partecipare all'Assemblea:

a)    i Soci Ordinari che non sono in regola con il pagamento delle quote associative e quelli aventi un'anzianità societaria inferiore a due anni;

b)    i Soci Attivi aventi un'anzianità societaria inferiore a tre mesi.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.

Il Presidente è tenuto inoltre a convocare le Assemblee straordinarie su richiesta del Consiglio di Amministrazione, su richiesta scritta motivata del Comando Militi e Dame corredata del parere obbligatorio e favorevole, espresso a maggioranza, della Conferenza dei Capisquadra e dei Consigli di Sede, oppure su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Soci:

a)    provvede alla elezione del Presidente;

b)    provvede alla elezione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;

c)    provvede alla elezione del Comandante del Corpo Militi e Dame;

d)    provvede su proposta documentata del Presidente, allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione nei casi di mancato funzionamento da oltre due mesi consecutivi;

e)    approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;

f)    delibera le modifiche dello Statuto e le eventuali modifiche dello stato giuridico dell'Ente;

g)    delibera la costituzione delle società o dei consorzi, approvandone l'atto costitutivo e lo statuto, nonché, la partecipazione agli enti, consorzi o società di cui al precedente art. 4;

h)    delibera le acquisizioni e le alienazioni dei beni immobili nonché le accettazioni delle entrate di cui all'art. 4, 1° comma;

i)     delibera sulle attività di cui al punto f) dell'art. 3;

l)     delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Ente sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

L'Assemblea dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

 

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'organizzazione anche su base territoriale nonché per il funzionamento dell'Ente, che non siano riservate dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci o al Comando Militi e Dame e in particolare:

a)    procede nella prima seduta dopo la elezione alla nomina nel suo seno del Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni ed in sua assenza o impedimento ne assume tutte le prerogative;

b)    dichiara la decadenza dei consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio;

c)    delibera i regolamenti interni in genere e specificatamente per il servizio di cassa, per le spese economali, per il personale e per il Corpo Militi e Dame;

d)    predispone il Bilancio di Previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredato dalla relazione del Revisore;

e)    predispone il Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, corredato dalla relazione del Revisore;

f)    propone le modificazioni dello Statuto;

g)    nomina, sospende e licenzia i dipendenti;

h)    sovrintende all'attività del Corpo Militi e Dame;

i)     nomina i rappresentanti dell'Ente negli organi statutari delle società, consorzi o enti di cui al precedente art. 4), sentito il parere favorevole, congiunto, espresso a maggioranza, della conferenza dei Capi Squadra e dei Consigli di Sede;

l)     promuove la collaborazione con enti ed organismi aventi finalità affini alla Croce Verde, purché rientranti nell'ambito sociale;

m)  provvede alla costituzione di apposite Commissioni di studio, anche con la presenza di esperti esterni, per l'esame e la formulazione di proposte per atti importanti per la vita dell'Ente;

n)    delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l’istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di alcune funzioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti ovvero al Comandante dei Militi e Dame o a singoli componenti il Comando su proposta del Comandante.

 

 

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici amministrativi dell'Ente.

Esso è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese, può riunirsi altresì su richiesta di almeno tre Consiglieri, del Revisore e del Comando Militi e Dame.

La riunione deve avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno e firmati dal Presidente, sono recapitati almeno tre giorni prima, nelle rispettive residenze anagrafiche salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto all'Ente. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra i quali il Presidente od il Vice Presidente, ed abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Il Presidente e il Consiglio possono invitare per chiarimenti o comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso anche su richiesta degli interessati.

Il Comandante dei Militi e Dame interviene con voto consultivo e con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

Copia degli avvisi di convocazione sarà esposta nell'Albo della Sede Legale.

ARTICOLO 12

Il Presidente:

a)    ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b)    presiede il Consiglio di Amministrazione;

c)    rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti e le autorità locali, regionali o statali;

d)    convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nei rispettivi articoli;

e)    sorveglia l'andamento dell'Ente, vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e legali, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;

f)    propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione, nei casi di mancato funzionamento da oltre due mesi consecutivi;

g)    adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;

h)    interviene, o delega un consigliere in sua vece, alle riunioni del Comando Militi e Dame;

i)     firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;

l)     esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina e può essere rinnovato per una sola volta. Al revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c..

Il Revisore vigila sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore ha, altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per Statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.

Il revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Controlla l'andamento amministrativo dell'Ente, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, effettua ispezioni trimestrali riferendone al Consiglio e presenta la sua relazione sul bilancio e sul conto consuntivo.

CORPO MILITI E DAME

ARTICOLO 14

È istituito tra i Soci Attivi il Corpo Militi e Dame con lo scopo di contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 15

A capo del Corpo vi è il Comando composto di sette membri compreso il Comandante.

Il Comandante viene eletto dall'Assemblea dei Soci a sensi dell'art. 5.

Gli altri componenti del Comando vengono eletti dall'Assemblea dei Militi e Dame entro sei mesi dalla elezione del Comandante. Di questi, almeno uno, in rappresentanza delle Sedi decentrate.

L'attività' del Corpo è disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comando sentito il parere della Conferenza dei Capisquadra ed approvata dall'Assemblea dei Militi e Dame.

La deliberazione di approvazione dovrà essere adottata entro 60 giorni dal pervenimento della proposta.

Il Regolamento in particolare, fra l'altro, prevederà:

a)    le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Militi e Dame e le eventuali competenze dell'Assemblea da aggiungere a quelle già sopra indicate;

b)    le modalità e i requisiti di accesso al Corpo;

c)    la disciplina per la partecipazione alle scelte;

d)    il tipo, le modalità e l’entità delle sanzioni disciplinari;

e)    l'organizzazione del Corpo sul territorio della Provincia di Verona anche con eventuali nuclei decentrati;

f)    l'organizzazione interna delle singole Sedi. Limitatamente a questo aspetto sia la sede Legale che le sedi decentrate saranno gestite da un Consiglio di Sede da eleggersi fra i Militi e Dame iscritti nelle rispettive Sedi;

g)    la definizione, nel rispetto delle leggi in materia, di una circoscritta autonomia amministrativa e finanziaria per le singole Sedi di cui alla lettera precedente;

h)    le modalità di funzionamento della conferenza dei Capisquadra e più precisamente la definizione delle materie per le quali è previsto il parere obbligatorio e vincolante da fornire al Comando, che deve essere richiesto solo in casi particolari ed eccezionali.

 

Per le eventuali modifiche da apportare al Regolamento l'iter da seguire è quello sopra descritto.

ARTICOLO 16

Il Comando è organo dell'Ente incaricato della organizzazione e gestione dell’attività del Corpo Militi e Dame.

In caso di mancato funzionamento dovuto a qualsiasi motivo, gli si sostituisce il Consiglio di Amministrazione.

Il Comandante ed i componenti del Comando dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti.

In caso di vacanza di uno o più posti di componente il Comando, la più prossima Assemblea dei Militi e Dame procederà a coprire i posti vacanti per la residua durata del quadriennio. Se però viene meno, per qualsiasi motivo, dimissioni volontarie comprese, la maggioranza dei componenti eletti, si intende decaduto l'intero Comando e si deve entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, convocare l'Assemblea dei Militi e Dame per la nuova elezione.

ARTICOLO 17

Il Comando nella sua prima riunione dopo la elezione procede alla nomina del Vice Comandante. Procede inoltre alla nomina del Segretario anche al di fuori dei propri componenti, ma in via normale, comunque fra i Militi e Dame.

Il Comando si riunisce, di regola, negli uffici della Sede Legale dell'Ente.

Esso è convocato dal Comandante almeno una volta al mese; può riunirsi altresì su richiesta di almeno tre componenti, della Conferenza dei Capisquadra o di almeno un Consiglio di Sede.

La riunione deve avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno e firmati dal Comandante, sono comunicati almeno 24 ore prima della riunione ai componenti.

Le decisioni sono valide quando siano presenti almeno quattro membri, tra i quali il Comandante o il Vice Comandante, ed abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Le sedute del Comando non sono pubbliche.

Il Comandante e il Comando possono invitare per chiarimenti o comunicazioni persone estranee al Comando stesso anche su richiesta degli interessati.

Alle riunioni del Comando può intervenire il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

ARTICOLO 18

Il Comandante:

a)    convoca e presiede il Comando;

b)    partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;

c)    rappresenta il Comando negli organismi esterni all'Ente nei quali è richiesta la presenza del Corpo Militi e Dame;

d)    vigila che siano osservate le disposizioni regolamentari;

e)    cura l'esecuzione delle decisioni del Comando;

f)    mantiene i collegamenti con i responsabili delle Sedi decentrate;

g)    adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di competenza del Comando da sottoporre alla ratifica del comando stesso nella sua prossima seduta successiva;

h)    esegue gli incarichi affidatigli dal Comando;

i)     convoca la Conferenza dei Capisquadra ogni qualvolta vi sia l'obbligo ovvero ne ravvisi l'opportunità';

l)     propone all'Assemblea dei Militi e Dame lo scioglimento anticipato del Comando, nei casi di mancato funzionamento da oltre due mesi consecutivi.

PERSONALE

ARTICOLO 19

Per quanto concerne l'assunzione, la classificazione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, la disciplina, la sospensione, ed il licenziamento del personale dell'Ente, si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza attualmente in vigore, di quelli che verranno stipulati in futuro, nonché del presente Statuto.

ARTICOLO 20

La qualità di dipendente dell'Ente è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

SEGRETARIO DIRETTORE

ARTICOLO 21

La Segreteria dell'Ente è affidata al Segretario Direttore nominato, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, dal Consiglio di Amministrazione. L'inquadramento ed i requisiti per la nomina sono determinati nella deliberazione di approvazione del Bando di Concorso, tenuto conto delle leggi e del Contratto Collettivo di Lavoro in vigore.

ARTICOLO 22

Il Segretario Direttore:

  1. Dirige gli uffici dell’IPAB;
  2. Ha il compito della gestione finanziaria, patrimoniale, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali.
  3. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio.
  4. Svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell’Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
    1. Svolge attività di consulenza, di propulsione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo dei diversi settori dell'IPAB. 
    2. Persegue la legalità, anche mediante la formulazione del parere obbligatorio in tutti gli atti deliberativi, l’imparzialità, l'economicità, l'efficienza, la speditezza e la rispondenza dell'attività dell'IPAB al pubblico interesse ed agli scopi dell'IPAB stesso. 
    3. Conclude i contratti per l'IPAB sulla base degli atti assunti dal Consiglio. 
    4. Coordina i sistemi informatico-statistici e il relativo personale. 
  5. Articola l'orario di servizio, contesta gli addebiti al personale e irroga le sanzioni sulla base delle norme del contratto collettivo di lavoro, delle leggi vigenti e dei regolamenti interni.
  6. Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e provvede sotto la sua responsabilità al regolare inoltro ai competenti Organi di Controllo nonché a curarne la pubblicità nelle forme richieste;
  7. Formula proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare per tutto quanto riguarda il personale e per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi;
    1. Sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi di Bilancio di Previsione e di Conto Consuntivo, con la relativa documentazione;
    2. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge, dal Contratto Collettivo di Lavoro, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

FINANZA E CONTABILITA’

ARTICOLO 23

L'esercizio economico coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione viene compilato e tenuto con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il sistema contabile dell’associazione, fondato sul principio del pareggio di bilancio, è di tipo economico-patrimoniale e viene regolato dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio di Previsione relativo all'anno successivo.

Esso, dovrà determinare la previsione dell'Entrata e della Spesa nonché riportare l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Il progetto di Bilancio sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, su schema predisposto dal Segretario, con riguardo ai proventi ed alle necessità del nuovo esercizio, comparativamente ai Bilanci ed ai Conti degli esercizi precedenti

ARTICOLO 24

Il Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Codice Civile e della normativa regionale, predispone entro il 30 aprire, il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, corredandolo della relazione del Revisore dei conti, per la successiva presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 31 Maggio.

Esso, previsto dall'art. 21 della Legge 17/7/1890 n. 6972, si compone:

a)    della Relazione Morale del Presidente

b)    del Conto Finanziario

c)    dei documenti del Tesoriere a corredo del Conto.

ARTICOLO 25

Il Servizio di Tesoreria e cassa dell'Ente è affidato dal Consiglio di Amministrazione a un Istituto di Credito o Consorzio di Istituti di Credito, di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione.

Presso l'Ente possono essere istituiti, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più servizi di cassa interni per i servizi di incasso dei proventi e delle fatture emesse e per il pagamento delle minute spese economali.

La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio, previa documentazione relativa alle somme spese è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno saranno annotate in apposito registro numerato e vidimato dal Segretario.

ARTICOLO 26

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate per gli Enti di Assistenza e Beneficenza Pubblica.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio sarà devoluto al Comune di Verona ovvero al Comune in cui insistono i beni di proprietà.